BUON SENSO E LIMONCELLO
Finalmente un pò di buonsenso.L’Italia della nautica,dello yachting può sperare inun miglior dialogo con la politicanazionale, che sembra comprenderequanto sia opportuno recuperareil contributo che il settore stava dandoall’economia del paese fino al 2008. Due glielementi di rilancio.Il primo riguarda le norme sulla nautica da diportocontenute nel “pacchetto sviluppo” varato a maggiodal Governo italiano. L’insieme dei provvedimentirende finalmente tangibile una maggiore considerazioneverso un comparto che due generazioni di imprenditorihanno fatto leader nel mondo nella cantieristica,senza che lo Stato abbia mai dato, storicamente, l’opportunosupporto. Obiettivo: invertire l’assurdo trend che vedesempre più gli armatori nazionali scegliere bandiere diverseda quella italiana, pur essendo l’Italia il maggior produttoredi navi da diporto. Fra le nuove norme, alcune sono espressamentededicate ai superyacht, agli scafi oltre i 24 metridi lunghezza che, finalmente, anche in Italia non vengonopiù equiparate al naviglio mercantile ma, com’è naturale chesia, al diporto. Ciò allenta in maniera sostanziale la morsadella burocrazia rispetto all’utilizzo della nave, riduce i costi,semplifica le procedure. Ad esempio, per chi arriva in Italiadall’estero navigando, a livello di documenti diventa abbastanzapiù semplice fruire delle nostre strutture, dei nostriporti e marina, evitando ripetute lungaggini. L’altro elementoche ridà serenità al settore e al quale spetta opportuna vetrinamediatica è quello della sentenza “Limoncello” ovveroil culmine a lieto fine di una storia ingarbugliata che ha avutofra i protagonisti la Tributaria di Genova e una società armatrice,intestataria dello yacht “Limoncello”, sospettata di avercompiuto irregolarità nella gestione dell’attività di noleggio.Dopo il sequestro da parte dell’Autorità, la sentenza nonsolo ha restituito la disponibilità dell’imbarcazione alla suaproprietà, ma ha fatto chiarezza e giurisprudenza – anche sela sentenza riguarda un caso particolare -sull’interpretazionedella normativa, rilevando come le modalità dell’attività dinoleggio della società armatrice siano assolutamente lecite.Vista la rilevanza avuta dal caso, ci è sembrato giusto spendereun pò di spazio in più sull’argomento, riportando quiaccanto il commento del nostro esperto che ha seguito lavicenda dall’inizio.
Fabio Petrone
Accolto uno dei primi ricorsi contro l’accertamento a unasocietà esercente l’attività di noleggio di navi da diporto.”Limoncello” è il noto liquore dolce ottenuto dalle scorze dell’agrume,la cui paternità viene contesa tra Amalfi, Capri e Sorrento.”Limoncello” è anche lo yacht incappato nella giustizia italiana,sequestrato per lungo tempo a Genova a causa di presunteirregolarità nella gestione dell’attività di noleggio. Ora in qualchemodo anche quella vicenda trova il lieto fine. La Commissionetributaria di Genova – organo competente per le controversienei confronti degli Uffici delle Entrate – ha accolto uno dei primiricorsi contro l’accertamento a una società esercente l’attività dinoleggio di navi da diporto. Benché sia una pronuncia di primogrado, finalmente getta un pò di chiarezza su una campagna, atratti mistificatori, che la stampa ha indirizzato contro la nauticain Italia. “La decisione è fondata sui medesimi principi postialla base delle richieste di una circolare chiarificatrice che daun anno abbiamo sottoposto all’Agenzia delle Entrate e cheora ottengono anche un importante vaglio”, ha commentato ilpresidente di Ucina Confindustria Nautica, Anton F. Albertoni.La sentenza in oggetto è quella la n. 49 del 18 aprile 2011 cheinnanzitutto ha stabilito che l’intestazione a una società di capitalidell’imbarcazione adibita a noleggio – al fine di limitare i rischipatrimoniali connessi con l’utilizzo commerciale – costituisceuna ragione che nulla a che vedere con i vantaggi fiscali, evidenziandoche può ben “essere costituita una società unipersonaleavente a oggetto il noleggio” dell’unità e che “la legge non vietache tra la srl unipersonale e il suo unico socio possano esserestipulati contratti”. Sempre che siano conclusi con il pagamentodi un canone di mercato, come previsto dalla legge italiana. Lasentenza osserva infatti che ove il socio “avesse acquistato direttamentel’imbarcazione non avrebbe avuto un onere fiscalemaggiore di quello che ha subito la società” di cui detiene lequote, nonostante esista un regime di favore stabilito dalla direttivaUE sull’IVA. Inoltre, scrive ancora il giudice, è comunqueil fisco ad avere l’onere di spiegare perché l’attività di noleggioabbia eventualmente avuto un carattere anomalo.Nel merito la sentenza ha statuito che:1) l’incarico di reperire clienti ai quali noleggiare l’imbarcazioneè prova dell’intenzione di utilizzare la stessa a fini commerciali;2) se, nonostante i tentativi non siano andati a buon fine e ilcosiddetto “beneficial owner” ha noleggiato esclusivamente a sestesso, resta “l’intenzione della (società proprietaria) ricorrentedi utilizzare l’imbarcazione ai fini commerciali”;3) “tale circostanza consente di affermare che (…) sussiste il requisitodella commercialità che, in quanto tale, integra gli estremidell’esenzione IVA”;4) “non si condivide l’assunto dell’amministrazione finanziaria secondocui si debba procedere (anche) all’iscrizione nel Registro Internazionale.
Mario Tambelli
LE BARCHE
Benetti – Crystal 140′
Alloy Yachts – Vertigo 220
Pershing Yachts – Pershing 108′
Moonen Shipyards – Livia 97
Sanlorenzo – 46 Steel Lammouche
Southern Wind Shipyard – SW 94 Kiboko
Fipa Yachts – Maiora 27s
Benetti – Crystal 140′
IL MERCATO
Comar Yachts – Comet 85 RS
Lurssen – Hermitage
Mariotti Yachts – Concept 73m
Royal Huisman – Black Papillon
McConeghy Boats – Adastra
Shama Yachts -135 Raised Pilot House
Mulder – 98 Fly Bridge
Nobiskrug – Sycara V
Tricon Marine – Nisi
C.Boat – 27-82 Explorer
Delta Marine – Delta 50 M
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